Codice dei Beni culturali e del Paesaggio
D.Lgs. n. 42/2004 parte III, Artt. 131-159
Sono beni paesaggistici, ai sensi dell’art. 134 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio:
a) gli immobili e le aree di cui all’articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b) le aree di cui all’articolo 142;
c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.
Articolo 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale (( , singolarita' geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali )); b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale , (( inclusi i centri ed i nuclei storici )); d) le bellezze panoramiche ((. . . )) e cosi' pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Articolo 142 Aree tutelate per legge 1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico ((. . . )). 2. (( La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree ))che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici ((, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B)); b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, (( come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese )) in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate; c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 3. (( La disposizione del comma 1 non si applica, altresi', ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte )) irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, puo' confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma e' sottoposto alle forme di pubblicita' previste dall'articolo 140, (( comma 4)). 4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.
Per tutti gli interventi da realizzarsi nelle aree sottoposte a tutela, è necessaria l’Autorizzazione Paesaggistica, fatto salvo quanto previsto dal DPR 31/2017.
La Soprintendenza esprime parere nell’ambito dei procedimenti di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. n.42/2004 sia nella forma ordinaria che semplificata.
Partecipa ed esprime pareri nelle materie di sua competenza nell’ambito di conferenze di servizi, valutazioni ambientali strategiche e valutazioni di impatto ambientale.
Fa parte di diritto delle Commissioni regionali che hanno il compito di proporre le dichiarazioni di notevole interesse pubblico, o le integrazioni del loro contenuto (artt. 138 e 141-bis D.Lgs. n.42/2004). In caso di provvedimenti ministeriali, inoltra proposte motivate al superiore Ministero che ha facoltà di dichiarare il notevole interesse pubblico di immobili e aree di cui all’art.136.
Partecipa alla copianificazione paesaggistica in accordo col Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Basilicata e la Direzione Generale del Ministero della Cultura, competente (artt. 143-145 D.Lgs. n.42/2004).
Promuove e propone alla Direzione Generale competente progetti di informazione, conoscenza, valorizzazione, in particolare in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio e delle Giornate Europee del Patrimonio.
E’ possibile consultare l’elenco dei Beni Paesaggistici, sul geoportale della Regione Basilicata :
https://rsdi.regione.basilicata.it/ppr/
nell’immagine di copertina : Tursi
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