TUTELA PAESAGGISTICA

Codice dei Beni culturali e  del Paesaggio
D.Lgs. n. 42/2004  parte III, Artt. 131-159

Sono beni paesaggistici, ai sensi dell’art. 134 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio:

a) gli immobili e le aree di cui all’articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;

b) le aree di cui all’articolo 142;

c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

Articolo 136
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

  1.  Sono  soggetti  alle  disposizioni di questo Titolo per il loro
notevole interesse pubblico:
    a)  le  cose  immobili  che  hanno cospicui caratteri di bellezza
naturale  (( , singolarita' geologica o memoria storica, ivi compresi
gli alberi monumentali ));
    b)   le  ville,  i  giardini  e  i  parchi,  non  tutelati  dalle
disposizioni   della  Parte  seconda  del  presente  codice,  che  si
distinguono per la loro non comune bellezza;
    c)  i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico
aspetto  avente  valore estetico e tradizionale , (( inclusi i centri
ed i nuclei storici ));
    d)  le bellezze panoramiche ((. . . )) e cosi' pure quei punti di
vista  o  di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo
spettacolo di quelle bellezze.
Articolo 142
Aree tutelate per legge

  1.  Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle
disposizioni di questo Titolo:
    a)  i territori costieri compresi in una fascia della profondita'
di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul
mare;
    b)  i  territori contermini ai laghi compresi in una fascia della
profondita'  di  300  metri  dalla  linea  di  battigia,  anche per i
territori elevati sui laghi;
    c)  i  fiumi,  i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi
previsti  dal  testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed
impianti  elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna;
    d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del
mare  per  la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la
catena appenninica e per le isole;
    e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
    f)  i  parchi  e  le  riserve  nazionali  o  regionali, nonche' i
territori di protezione esterna dei parchi;
    g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi
o   danneggiati   dal   fuoco,  e  quelli  sottoposti  a  vincolo  di
rimboschimento,  come  definiti  dall'articolo  2,  commi  2 e 6, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
    h)  le  aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate
da usi civici;
    i)  le  zone  umide  incluse nell'elenco previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
    l) i vulcani;
    m) le zone di interesse archeologico ((. . . )).
  2.  ((  La  disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d),
e),  g),  h),  l), m), non si applica alle aree ))che alla data del 6
settembre 1985:
    a)  erano delimitate negli strumenti urbanistici ((, ai sensi del
decreto  ministeriale  2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali
omogenee A e B));
    b)  erano  delimitate  negli  strumenti  urbanistici ai sensi del
decreto   ministeriale   2   aprile  1968,  n.  1444,  ((  come  zone
territoriali  omogenee  diverse  dalle zone A e B, limitatamente alle
parti  di  esse  ricomprese  )) in piani pluriennali di attuazione, a
condizione  che  le  relative  previsioni  siano  state concretamente
realizzate;
    c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri
edificati  perimetrati  ai  sensi  dell'articolo  18  della  legge 22
ottobre 1971, n. 865.
  3. (( La disposizione del comma 1 non si applica, altresi', ai beni
ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o
in  parte  ))  irrilevanti  ai  fini  paesaggistici  includendoli  in
apposito   elenco   reso  pubblico  e  comunicato  al  Ministero.  Il
Ministero,  con  provvedimento motivato, puo' confermare la rilevanza
paesaggistica  dei  suddetti  beni.  Il  provvedimento di conferma e'
sottoposto  alle  forme di pubblicita' previste dall'articolo 140, ((
comma 4)).
  4.  Resta  in  ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e
dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

 

Per tutti gli interventi da realizzarsi nelle aree sottoposte a tutela, è necessaria l’Autorizzazione Paesaggistica, fatto salvo quanto previsto dal DPR 31/2017.

La Soprintendenza esprime parere nell’ambito dei procedimenti di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. n.42/2004 sia nella forma ordinaria che semplificata.

Partecipa ed esprime pareri nelle materie  di  sua competenza nell’ambito di conferenze di servizi, valutazioni ambientali strategiche e valutazioni di impatto ambientale.

Fa parte di diritto delle Commissioni regionali che hanno il compito di proporre le dichiarazioni di notevole interesse pubblico, o le integrazioni del loro contenuto (artt. 138 e 141-bis D.Lgs. n.42/2004). In caso di provvedimenti ministeriali, inoltra proposte motivate al superiore Ministero che ha facoltà di dichiarare il notevole interesse pubblico di immobili e aree di cui all’art.136.

Partecipa alla copianificazione paesaggistica in accordo col Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Basilicata e la Direzione Generale del Ministero della Cultura, competente (artt. 143-145 D.Lgs. n.42/2004).

Promuove e propone alla Direzione Generale competente progetti di informazione, conoscenza, valorizzazione, in particolare in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio e delle Giornate Europee del Patrimonio.

E’ possibile consultare l’elenco dei Beni Paesaggistici, sul geoportale della Regione Basilicata :
https://rsdi.regione.basilicata.it/ppr/

Contenuti utili :

nell’immagine di copertina : Tursi