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L’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali architettonici è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione (art. 21)

L’autorizzazione è resa sulla base di documentazione utile a descrivere gli interventi da eseguire e la Soprintendenza può impartire delle prescrizioni da attuare nel corso dei lavori.

Lo spostamento di beni archeologici mobili, anche temporaneo, è sottoposto ad autorizzazione (art. 21, c.1, lett. c).
Lo spostamento di beni archeologici mobili dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al Soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto (art. 21, c. 2).

L’autorizzazione è resa sulla base di un progetto presentato dal richiedente, e può contenere prescrizioni.

Il progetto da presentare alla Soprintendenza deve essere corredato di tutti gli elaborati necessari alla dettagliata e specifica descrizione degli interventi previsti. Per gli interventi di miglioramento sismico, o che riguardano singoli elementi strutturali, oppure per interventi di manutenzione straordinaria che prevedono lavorazioni sulle strutture, è necessario corredare il progetto con la scheda sinottica relativa al rischio sismico come descritto più avanti.

Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione, la Soprintendenza può dettare prescrizioni oppure può integrare o variare quelle già date, in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.

La Soprintendenza, qualora ne ravvisi la necessità, può imporre al proprietario, possessore o detentore, gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali (art. 32).

Sono soggette ad autorizzazione anche la concessione in uso di beni culturali architettonici (art. 106, solo per enti pubblici) e la messa in opera di manifesti e cartelloni pubblicitari (art. 49).

Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza (art.27). Dovrà seguire la tempestiva trasmissione del progetto degli interventi definitivi.

Si ricorda la necessità, qualora ricorra il caso, di chiedere contestualmente all’autorizzazione (barrando le apposite caselle sul modulo standard):
• la pronuncia sull’ammissibilità a contributi per interventi conservativi volontari art. 31 c. 2;
• la certificazione carattere necessario interventi ai fini delle eventuali agevolazioni tributarie art. 31 c.2.

L’autorizzazione è resa sulla base di un progetto di restauro. Il restauro deve essere svolto da un restauratore di beni culturali, ovvero una figura abilitata il cui nominativo sia incluso negli elenchi dei restauratori di beni culturali (art. 9 bis, art. 182). Le informazioni sugli elenchi dei restauratori di beni culturali sono reperibili a questa pagina.

Lo spostamento di beni storico artistici, anche temporaneo, è sottoposto ad autorizzazione (art. 21, c.1, lett. c). Lo spostamento, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al Soprintendente che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto (art. 21, c. 2).

Si ricorda la necessità, qualora ricorra il caso, di chiedere contestualmente all’autorizzazione (barrando le apposite caselle sul modulo standard):
• la pronuncia sull’ammissibilità a contributi per interventi conservativi volontari art. 31 c. 2;
• la certificazione carattere necessario interventi ai fini delle eventuali agevolazioni tributarie art. 31 c.2.

L’autorizzazione paesaggistica è disciplinata dagli artt. 146 e 147 del Codice ed è volta ad accertare la compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Nel quadro normativo, si aggiunge il D.P.R. 31/2017, che contiene il “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.

L’autorizzazione paesaggistica viene rilasciata dai Comuni che hanno la delega della Regione e dalla stessa Regione. I progetti degli interventi che ricadono sui beni paesaggistici, da trasmettere alle amministrazioni comunali, devono essere corredati dalla relazione paesaggistica, i cui contenuti sono definiti dal D.P.C.M. del 12 dicembre 2005 per i procedimenti ordinari oppure dalla relazione paesaggistica semplificata redatta secondo il modello dell’Allegato D del d.P.R. 31/2017 per i procedimenti semplificati.

Nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, semplificato oppure ordinario, la Soprintendenza esprime un parere endoprocedimentale. I tempi di trasmissione del parere della Soprintendenza alle amministrazioni comunali procedenti sono stabiliti in 45 giorni per i procedimenti ordinari e in 20 giorni per i procedimenti semplificati. Decorsi tali termini, ai sensi dell’art. 16 della Legge 241/1990, si forma il silenzio assenso della Soprintendenza sulla proposta di provvedimento ricevuta dalle amministrazioni comunali.

Dal Geoportale della Regione Basilicata è possibile accedere alla cartografia del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico. La rappresentazione dei beni culturali e del paesaggio contenuta nel Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico è costitutiva per i soli beni paesaggistici individuati ai sensi dell’art. 136 e dell’art. 142, c. 1, lett. m (zone di interesse archeologico). Per tutte le altre categorie di beni paesaggistici e per i beni culturali, la cartografia ha valore ricognitivo e pertanto le informazioni ivi contenute dovranno essere verificate attingendo alle fonti normative e agli atti conservati presso gli uffici della Soprintendenza.

L’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali architettonici è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione (art. 21)

L’alienazione di beni culturali è disciplinata dagli artt. 53-59 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

I beni di proprietà pubblica o di persone giuridiche private senza scopo di lucro possono essere alienati solo a seguito di decreto della Commissione regionale per il patrimonio culturale (Co.Re.Pa.Cu), come stabilito nel d.P.C.M. 169/2019.

Gli enti proprietari devono pertanto inoltrare istanza di autorizzazione al Segretariato regionale per la Basilicata, a cui la Soprintendenza fornirà il parere di competenza per quanto riguarda le garanzie di conservazione, di pubblica fruizione del bene e di compatibilità delle destinazioni d’uso del bene culturale.

L’autorizzazione all’alienazione è richiesta anche per la prevista vendita parziale, di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie da parte di enti pubblici non territoriali e di persone giuridiche private senza fini di lucro (per queste ultime, anche per la prevista vendita di archivi o singoli documenti, si veda l’art. 56 del Codice).

I detentori o possessori di beni sottoposti a tutela di proprietà privata sono tenuti a denunciarne il trasferimento di proprietà (o detenzione limitatamente ai beni mobili) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto (art. 59).

La denuncia deve essere presentata alla Soprintendenza competente, ovvero quella in cui si trovano i beni immobili, affinché il Ministero della Cultura possa detenere i dati identificativi della proprietà ed esercitare, nei casi previsti, il diritto di prelazione (il trasferimento di proprietà è a titolo oneroso, soggetto all’esercizio della prelazione nei seguenti casi: alienazione dietro pagamento di un prezzo, alienazione dietro un corrispettivo diverso dal denaro, permuta, dazione in pagamento).

La denuncia deve essere presentata (art. 59, c. 2):

  • dall’alienante o cedente detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione
  • dall’acquirente, in caso di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso
  • dall’erede o legatario, in caso di successione

La denuncia deve contenere (art. 59, c. 4):

  • i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali
  • i dati identificativi catastali dei beni
  • l’indicazione del luogo ove si trovano i beni
  • l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento
  • l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni

Il Ministero della Cultura ha facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso, al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione (art. 60, c. 1).

Il diritto di prelazione può essere esercitato entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia di trasferimento di proprietà, ovvero entro centottanta giorni se la denuncia di trasferimento è presentata tardivamente o risulti incompleta. Allo scadere dei termini previsti dalla norma, il bene culturale può essere preso in consegna dal nuovo proprietario.

La Soprintendenza ha competenza amministrativa sulla concessione degli spazi demaniali in consegna all’Amministrazione, su eventuali servizi fotografici, riprese filmate, manifestazioni in genere, oltre che sulla stipula di convenzioni per sponsorizzazioni.

L’uso dei beni dello Stato, in consegna al Ministero, è disciplinato dagli artt. 106-109 del Codice e prevede la presentazione di tutta la documentazione necessaria a valutare la compatibilità della richiesta con le esigenze di tutela del bene.
L’uso del bene o la sua riproduzione sono soggetti a un tariffario, in applicazione della legge e del regolamento citati.

I servizi effettuati dall’utenza per uso personale (non riprodotti in pubblicazioni o altro) o per motivi di studio sono soggetti al solo rimborso spese.

All’atto della richiesta, rivolta al responsabile della Soprintendenza, l’interessato dovrà fornire ogni dato e informazione necessari per valutarla e darvi seguito. In particolare il richiedente dovrà indicare mezzi, modalità e luogo di esecuzione delle riproduzioni, finalità e destinazione delle medesime, quantità che intende ottenere e immettere sul mercato nonché le forme di distribuzione.

Ove si tratti di riproduzione per uso strettamente personale o per motivi di studio, il richiedente dovrà sottoscrivere impegno relativo alla non divulgazione, diffusione e spaccio al pubblico delle copie ottenute. La violazione di tale impegno comporta l’esclusione dall’accesso negli istituti culturali dello Stato (soprintendenze, musei, archivi, biblioteche) nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalle leggi per la rilevanza del fatto.

L’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali architettonici è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione (art. 21)

La normativa di tutela prevede la facoltà, da parte dell’Amministrazione, di contribuire alle spese sostenute dai proprietari per il restauro dei beni culturali.

I contributi erogati per i lavori volti alla conservazione dei beni sono definiti dagli artt. 31, 35, 36 e 37 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e riguardano:

contributi in conto capitale, per le spese sostenute dai proprietari, possessori, detentori per lavori e restauri eseguiti su beni culturali a norma degli artt. 21 e 22 del Codice. Il Ministero può concorre alla spesa per un ammontare non superiore alla metà della stessa; se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare. Il progetto corredato dal relativo preventivo di spesa delle opere da eseguire e il consuntivo finale dovranno essere sottoposti alla valutazione della Soprintendenza per l’alta sorveglianza e per le verifiche di competenza.

contributi in conto interesse, per i mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori e detentori per la realizzazione degli interventi di restauro a norma degli artt. 21 e 22 del Codice. Il Ministero può concorrere alla spesa sostenuta dai privati sui mutui accordati da istituti di credito, relativamente agli interessi, nella misura massima corrispondente ad un tasso annuo di 6 punti percentuali sul capitale concesso a mutuo. Tale contributo è corrisposto direttamente dal Ministero all’istituto di credito secondo modalità stabilite da apposite convenzioni. La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.

La domanda di ammissibilità ai contributi deve essere presentata contestualmente al progetto di restauro del bene culturale. Non saranno accolte domande presentate a lavori ultimati. È opportuno altresì che nel corso dei lavori siano eseguiti sopralluoghi intermedi da parte di funzionari della Soprintendenza, al fine di verificare la conformità dei lavori in corso con il progetto preventivamente approvato. La direzione lavori dovrà comunque avere cura di raccogliere la documentazione fotografica idonea ad illustrare lo svolgimento delle diverse fasi dell’intervento.

Tutti i beni culturali di proprietà privata restaurati a carico totale o parziale dello Stato o per i quali siano stati concessi contributi in conto capitale o in conto interesse, restano accessibili al pubblico, secondo modalità fissate da apposite convenzioni stipulate tra il Ministero ed i singoli proprietari (art. 38).

Modulistica.

Le agevolazioni fiscali ai proprietari dei beni di interesse storico artistico costituiscono un forte strumento indiretto a sostegno della conservazione di tali beni, a fronte, da un lato, della notevole incidenza delle spese necessarie per effettuare gli interventi (spesso a carattere obbligatorio) e, dall’altro, della scarsa disponibilità di risorse da parte dello Stato da destinare alla conservazione del patrimonio.

Le predette agevolazioni riguardano principalmente:

  • imposte sui redditi
  • imposta di registro
  • imposte ipotecarie e catastali
  • imposte di successione e donazione
  • imposta comunale sugli immobili

Qualora la proprietà dell’immobile oggetto dei lavori sia di proprietà di enti pubblici e morali è necessario avere preventivamente attivato la procedura di verifica dell’interesse culturale dell’edificio con le modalità previste dall’art. 12 del Codice.

Visita la sezione dedicata alle agevolazioni fiscali nella Modulistica.

L’erogazione liberale è una donazione elargita a favore di enti pubblici o privati, comunque senza scopo di lucro, senza obblighi di controprestazione o riconoscimenti di natura economica. Può costituire fiscalmente, a seconda della tipologia del soggetto erogatore – persone fisiche o persone giuridiche – oneri deducibili dal reddito oppure oneri detraibili dall’imposta sul reddito.

Le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, per lo svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo, sono totalmente deducibli (legge 342/2000, art. 38).

Le persone fisiche e gli enti non commerciali possono beneficiare di sgravi fiscali al 19%. Le imprese possono beneficiare di sgravi fiscali al 100%.

Le persone fisiche e/o gli enti non commerciali non titolari di reddito di impresa che effettuano erogazioni liberali devono rivolgersi, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sia stata effettuata l’erogazione, alle Soprintendenza, agli Archivi e alle Biblioteche, in quanto enti titolari a rilasciare le certificazioni di oneri soggetti a detrazione, comunicando l’ammontare dell’erogazione nel periodo d’imposta, le proprie generalità complete e l’identità del soggetto beneficiario.

Le imprese che effettuano erogazioni liberali devono effettuare una singola comunicazione, entro il 31 gennaio, per via telematica alla pagina dedicata sul portale della Agenzia delle Entrate.

I beneficiari, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, devono comunicare alla Soprintendenza: l’ammontare delle somme ricevute, le generalità complete del soggetto erogatore, le finalità e le attività per le quali sono state elargite le erogazioni.

Maggiori informazioni si trovano sulla pagina dedicata sul sito del Ministero della cultura.

La sponsorizzazione culturale è qualsiasi contributo in denaro, beni o servizi, da parte di soggetti privati, alla progettazione o alla realizzazione di iniziative culturali promosse da Stato, regioni e altri enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, per promuoverne il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività. La sponsorizzazione culturale è normata dall’art. 120 del Codice, dagli artt. 19 e 151 del d.lgs. 50/2016 e dal decreto ministeriale MiBACT del 19 dicembre 2012.
La sponsorizzazione viene determinata attraverso la stipula di un contratto tra soggetto sponsorizzato (o sponsee) e sponsor, in cui il primo si obbliga ad effettuare determinate prestazioni pubblicitarie nei confronti del secondo, dietro versamento di un corrispettivo (in denaro, beni o servizi). I costi sostenuti dallo sponsor sono interamente deducibili dal reddito d’impresa.
Per approfondire, consulta il Vademecum per sponsorizzazioni culturali.

Per proporre progetti di sponsorizzazioni, scrivere a sabap-bas@cultura.gov.it.

L’Art Bonus, introdotto con D.L. 83/2014, è una misura agevolativa sotto forma di credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. In particolare, il donatore (persona fisica o giuridica) di una erogazione liberale elargita per interventi a favore della cultura e dello spettacolo, potrà godere di un regime fiscale agevolato nella misura di un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate a partire dal 2014.

La legge di stabilità 2016 ha stabilizzato e reso permanente l’Art Bonus, agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

Per maggiori informazioni si vedano il portale Art Bonus e la specifica normativa.

In questa sezione sono raccolti i modelli di richiesta per i principali procedimenti di competenza della Soprintendenza.

Si prega di utilizzare i modelli disponibili in questa pagina e trasmetterli preferibilmente via PEC alla Soprintendenza :
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Si richiede la compilazione del campo oggetto della email che contenga almeno i seguenti dati:

  • Comune ed indirizzo del bene
  • Tipo e denominazione del bene (Villa, Palazzo, Piazza, Scultura, ecc)
  • Richiedente (cognome e nome)
  • Tipo di intervento (restauro, manutenzione, ampliamento, nuova costruzione, scavo, prestito per mostra, altri..)

Per ragioni tecniche del nostro applicativo di protocollo informatico, gli eventuali allegati firmati digitalmente dovranno avere le seguenti caratteristiche:
– fare attenzione a non inserire punti nella parte che precede l’estensione del file (esempio : non nome.file.pdf ma nome_file.pdf).
I messaggi contenenti allegati files che non rispettano queste caratteristiche saranno purtroppo rifiutati dal sistema.

Tutte le istanze rivolte alla P.A. per ottenere un provvedimento amministrativo o un atto –  vedi elenco sottostante – sono soggette all’imposta di bollo (DPR 642/1972) salvo esenzione (enti pubblici territoriali, ecclesiastici, morali, onlus, studi notarili, tribunali, procure).

Le istanze inviate via PEC hanno l’obbligo del sigillo telematico, il cui pagamento può essere effettuato in modo virtuale previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate o in alternativa tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 attestante l’avvenuto pagamento e indicando tutti i dati identificativi della marca o tramite scansione della marca da bollo opportunamente annullata.

Per assolvimento dell’imposta della marca da bollo, può essere utilizzato l’apposito modulo di dichiarazione.

I Moduli seguenti sono in formato PDF editabili.

BENI ARCHEOLOGICI

Altri moduli sono in realizzazione

BENI ARCHITETTONICI

N.B.  
1)  Se per il bene in questione è in corso un procedimento di verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art.  12 del D.Lgs. 42/2004, attendere le risultanze del procedimento, prima di presentare eventualmente la relativa istanza di alienazione. Infatti in caso di esito negativo della verifica, il suddetto bene potrà essere liberamente alienato, senza necessità di alcuna autorizzazione ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 42/2004;
2)  Ai sensi dell’art. 55 c.3 del D. Lgs. 42/2004, il parere istruttorio è rilasciato dalla Soprintendenza competente.

Altri moduli sono in corso di realizzazione

BENI STORICI, ARTISTICI E DEMOETNOANTROPOLOGICI

I moduli sono in corso di realizzazione

CONSULTAZIONE ARCHIVI E ACCESSO AGLI ATTI

ACCESSO AGLI ARCHIVI

Il materiale documentario conservato negli archivi della Soprintendenza potrà essere consultato ed eventualmente riprodotto con le seguenti modalità:

1. Inoltrare domanda indirizzata allla Soprintendenza con la richiesta di consultazione del materiale documentario d’Istituto – accompagnata da lettera (se possibile su carta intestata) e debitamente firmata del Direttore di Dipartimento o Istituto nella quale specificare:

  • nome e cognome; luogo e data di nascita; residenza; recapito telefonico; indirizzo e-mail;
  • ubicazione e nome del monumento (con eventuali altre denominazioni)
  • motivo della richiesta e finalità d’uso del materiale visionato e/o riprodotto (studio, ricerca, pubblicazione, ecc.)

La domanda può essere consegnata a mano, per posta ordinaria, preferibilmente via e-mail, agli indirizzi riportati sulla home page.
2. (Per gli studenti) Se il materiale da consultare riguarda fasi di studio, la stessa deve essere accompagnata da lettera, debitamente firmata dal Direttore del Dipartimento (o Istituto) o dal professore della materia inerente.  Il materiale concesso dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’uso dichiarato nella richiesta di consultazione. Qualora si volesse utilizzare il materiale per finalità diverse da quelle dichiarate, si dovrà richiedere ulteriore preventiva autorizzazione all’Istituto.
3. La consultazione e l’eventuale riproduzione del materiale d’archivio sarà possibile solo previa autorizzazione del Soprintendente. E’ necessario presentarsi con un documento di riconoscimento; l’ accesso alla documentazione avviene esclusivamente su appuntamento, fissato con il personale preposto, che potrà essere richiesto via e-mail o PEC riportati in home page.
4. Potrà essere negata la consultazione e la eventuale riproduzione di quel materiale che:

  • è in stato critico di conservazione;
  • riproduce un edificio di proprietà privata (salvo ottenere l’autorizzazione di cui al punto 6.);
  • è relativo ad edifici preposti alla sicurezza nazionale, a sedi governative, a sedi di rappresentanza di Stati Esteri;
  • è utilizzato temporaneamente dall’ Amministrazione per l’esecuzione di restauri, realizzazione di pubblicazioni, e quanto altro riferito a compiti istituzionali della Soprintendenza.

5. L’eventuale diniego posto dall’Amministrazione alla consultazione e/o riproduzione del materiale sarà motivato.
6. Per quanto concerne la riproduzione di materiale attinente ad edifici di proprietà privata, sarà cura degli interessati ottenere autorizzazione scritta a firma del proprietario, da produrre in copia autentica unitamente alla richiesta di consultazione, dalla quale risulti l’assenso al rilascio di copia del materiale stesso.
7. Sarà valutata caso per caso l’opportunità di eseguire copia del materiale con apparecchiature analogiche o digitali.
8. Tutto il materiale (grafico, fotografico, storico) concesso dalla Soprintendenza è tutelato da diritto d’autore; pertanto, la sua riproduzione, anche parziale, a scopo espositivo e/o editoriale comporta l’obbligo di citarne la fonte e di evidenziare opportunamente la collaborazione dell’Istituto al progetto.
9. Tutto il materiale (grafico, fotografico, storico) concesso dalla Soprintendenza dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’uso dichiarato nella richiesta di consultazione. Qualora si volesse utilizzare il materiale per finalità diverse da quelle dichiarate, fermo restando gli obblighi di cui al punto 8., si dovrà richiedere ulteriore preventiva autorizzazione all’Istituto.
10. Il firmatario della richiesta di consultazione sarà ritenuto responsabile, anche in caso di cessione a terzi, dell’uso improprio del materiale documentario rilasciato dalla Soprintendenza.

RICHIESTA RIPRODUZIONI DI BENI CULTURALI

Per la definizione delle tariffe per la riproduzione di beni culturali in consegna (compreso il materiale bibliografico e il materiale archivistico conservato: atti, fotografie, disegni, progetti, etc.) si rimanda alle nuove Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso di beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali, emanate con DM 11 aprile 2023, rep. n. 161, e aggiornate con DM 21 marzo 2024, rep. n. 108, e in particolare a quanto stabilito nella Sezione A “Riproduzione di beni culturali”.

ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso extraprocedimentale alla documentazione amministrativa ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006  avviene esclusivamente su appuntamento (vedi contatti).

Per richiedere un appuntamento è necessario inviare via email o PEC, l’apposito modulo compilato e allegato da scansione di un documento d’identità.