Tra i compiti istituzionali della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, organo periferico del Ministero della Cultura, rientrano la tutela e la valorizzazione dei beni culturali di interesse archeologico, architettonico, storico artistico, demoetnoantropologico e del paesaggio del territorio della Basilicata, attività esercitata ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) sul patrimonio culturale (compresi parchi e giardini storici) di proprietà pubblica e privata.
Nell’ambito delle competenze previste dal D. Lgs. 42/2004, la Soprintendenza svolge attività di tutela territoriale, controllo e vigilanza sui beni culturali esaminando i progetti di conservazione e restauro presentati da soggetti pubblici e privati.
La Soprintendenza svolge, inoltre, funzione di tutela diretta anche attraverso le dichiarazioni di interesse culturale sul patrimonio archeologico, monumentale e storico-artistico, intervenendo anche con progetti di restauro e di valorizzazione finanziati dal Ministero della Cultura.
La tutela viene esercitata, con funzione di indirizzo e di coordinamento, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 nelle modalità previste dalle leggi vigenti.
* Le sezioni dei Beni Architettonici, Storici e Artistici sono in fase di realizzazione.
All’articolo 2, il Codice fornisce la definizione di patrimonio culturale:
Il patrimonio culturale è costituito dai beni archeologici, architettonici, dai beni paesaggistici, e dai beni mobili come descritti di seguito.
Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
I beni culturali pubblici sono :
1. le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro , ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico , ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all’articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
I beni culturali privati sono :
Sono beni culturali privati quelli di cui al comma 3 dell’art. 10 del Codice Beni Culturali per i quali sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’art. 13 e precisamente:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.
Sono altresì beni culturali quelli compresi tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a) e precisamente:
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale.
BENI ECLUSI DALLA DISCIPLINA DEL CODICE
Il comma 5 dell’art.10 del Codice Beni Culturali stabilisce che:
“Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.”
COSE OGGETTO DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI TUTELA
L’articolo 11 del Codice Beni Culturali, inoltre , elenca le cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela. A scanso di errori o omissioni, si riporta qui di seguito, il testo integrale della suddetta norma:
1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all’articolo 50, comma 1;
b) gli studi d’artista, di cui all’articolo 50;
c) le aree pubbliche di cui all’articolo 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, a termini degli ;
e) le opere dell’architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell’art. 37;
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell’art. 65, comma 3, lettera c);
g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli artt. 65, comma 3, lettera c), e 67 comma 2;
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell’art. 65, comma 3, lettera c);
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all’art. 50, comma 2.
1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall’articolo 10.
BENI PAESAGGISTICI
Sono gli immobili e le aree indicati all’articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
Parte III, Artt. 131-159 del Codice.
Immagine di copertina : Miglionico
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